Donna che toglie la mascherina in treno violentata dai controllori e dagli sceriffi capò

2 years ago
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Donna che toglie la mascherina in treno violentata dai controllori e dagli sceriffi capò.

-- L’art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), che così recita: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si tolga la maschera, è punito con l’ammenda da L. 100 a 1000.”

-- l’altra, un po’più dettagliata, è l’art. 5 della L. n. 152 del 22 maggio 1975: “E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il)) contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. ((Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.)) Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.”

-- Articolo 16 della Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

-- Articolo 13 della Costituzione

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

-- Articolo 120 della Costituzione

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni

-- Con la sentenza n.54 del 27 gennaio.2021 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha affermato il principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale (art.13 Cost.) che da oltre un anno sembra essere stato messo da parte per l’emergenza Covid a colpi di D.P.C.M. (Decreto Presidente del Consiglio).
Ma dice di più il G.I.P., secondo cui nemmeno una legge (o un decreto-legge), potrebbe prevedere in via generale e astratta l’obbligo di permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, poiché l’art. 13 Cost. prevede la doppia riserva, di legge e di giurisdizione: un siffatto provvedimento può essere emesso con un provvedimento individuale diretto nei confronti di un solo soggetto.

--Il D.L. 59/2012 ha introdotto anche un nuovo comma 1-bis dell'articolo 5, apportando un'ulteriore novità al sistema di protezione civile attraverso l'introduzione di una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta - previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri - di ulteriori sessanta giorni.

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